di Sergio Tomasoni
Il recente Regolamento U.E., di ben 46 pagine che trovate nella pagina legislazione (da notarsi non più CE = Comunità, bensì U.E. = Unità Europea), all’Art. 3) Par. 2) chiarisce che il Regolamento ( = Legge Europea) promuove la fabbricazione di prodotti di qualità. Ciò deve essere di sprone a cercare di dare anche al Gelato “l’indicazione di origine”.
Questo Regolamento è relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti destinati ai consumatori e si applicherà in parte dal 01/01/2014 ed in parte dal 13/12/2016.
Vado qui sotto a riportare quelle parti del complesso regolamento che interessano quanto stiamo dibattendo.
Punto 32) Per il LATTE e prodotti con più del 50% di un solo ingred. (es: GELATI il latte -PASTE la farina) si demanda alla Commissione (NDR. all’AESA) di elaborare al più presto disposizioni per la loro INDICAZIONE DI ORIGINE”. ( NDR. Cosa che reputo assolutamente importante per qualificare sia le gelaterie che le pasticcierie).
Art.2) Definizioni
Par.2)
Lett. g) “Luogo di provenienza” non è il “paese d’origine”, ma il luogo da cui proviene l’alimento ( NDR. Il deposito da cui proviene)
Lett. q) “Ingrediente Primario” quello o quelli che rappresentano più del 50% del prodotto o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento…
Par. 3) “Paese di origine” origine di tale prodotto conformemente agli articoli dal 23 al 26 del Reg.C.E. 2913/92
NOTA: Reg.C.E. 2913/92.
Art 23) …sono originarie del paese le merci “ interamente” ottenute in tale paese.
Art. 24) …pur utilizzando merci di altro/i paesi quello in cui è stata fatta l’ultima trasformazione purché sia un “prodotto nuovo” ed una trasformazione “ sostanziale”.
Articolo 3) : Par.2) La normativa intende stabilire le condizioni per la libera circolazione degli alimenti, proteggere gli interessi legittimi dei produttori e promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.
Articolo 26) Paese d’origine o luogo di provenienza
NOTA BENE:
Par. 5) b) entro il 13/12/2014 sarà obbligatoria l’indicazione del paese d’origine del LATTE e lett. c) il latte usato quale ingrediente per i prodotti lattiero caseari e f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
I GELATI (a base latte) e le PASTE ( con più del 50% di farina) dovranno dichiararne l’origine.
Sergio Tomasoni